Convenzione

Art. III

Condizioni di adesione

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo III Condizioni di adesione 1. Gli Stati partecipanti all'Accordo del 15 febbraio 1952, citato nel Preambolo della presente Convenzione, come pure gli Stati che hanno contribuito con finanziamenti o con apporti in natura al Consiglio istituito da detto Accordo e che hanno preso parte effettiva ai suoi lavori, hanno diritto di divenire membri della Organizzazione aderendo alla presente Convenzione in base alle disposizioni degli Articoli XV, XVI e XVII. 2. (a) L'ammissione di altri Stati nell'Organizzazione viene decisa, all'unanimità di tutti gli Stati Membri, dal Consiglio citato all'Articolo IV; (b) qualsiasi Stato che desideri essere ammesso a far parte dell'Organizzazione in base al precedente comma, deve darne notifica al Presidente del Consiglio, il quale ne informa gli Stati Membri almeno tre mesi prima che la richiesta di ammissione venga esaminata dal Consiglio. Qualsiasi Stato ammesso a far parte dell'Organizzazione ne diviene membro, aderendo alla presente Convenzione, in base alle disposizioni dell'Articolo XVII. 3. Ogni Stato Membro segnala per iscritto al Presidente del Consiglio i programmi di attività ai quali desidera partecipare. Nessuno Stato è autorizzato a divenire o a restare membro dell'Organizzazione se non partecipa ad almeno uno dei programmi di attività che formano il programma di base. 4. Il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, fissare un periodo minimo di partecipazione iniziale ad un programma di attività, come pure il limite massimo delle spese destinate a quel programma durante il detto periodo minimo. Una volta fissati sia il periodo che il limite massimo di spese consentito, il Consiglio può modificarli con la maggioranza sopracitata, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante a tale programma voti contro detta modifica. Allo spirare del periodo suddetto, uno Stato Membro ha in qualsiasi momento il diritto di notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro da un programma e tale ritiro diventa effettivo sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale viene fatta la notifica, che in ogni altra data successiva proposta dallo Stato Membro. 5. Quando un programma di attività termina, il Consiglio è responsabile della sua liquidazione, fatta riserva di qualsiasi Accordo che potrebbe in quel momento venire concluso fra gli Stati Membri partecipanti al detto programma nonché delle disposizioni pertinenti ad ogni Accordo che vincoli l'Organizzazione e gli Stati nel territorio dei quali il programma in questione viene svolto. Nel momento in cui il programma termina, il residuo attivo viene suddiviso fra gli Stati Membri partecipanti al programma, proporzionalmente al totale dei contributi che essi hanno effettivamente versato per tale programma. In caso di residuo passivo, l'ammontare di esso viene ripartito fra gli stessi Stati, proporzionalmente ai loro contributi al programma fissati per l'esercizio finanziario in corso. 6. Gli Stati Membri facilitano lo scambio di persone e di informazioni scientifiche e tecniche utili alla continuazione delle attività della Organizzazione. Tuttavia, nulla nel presente paragrafo: a) impedisce l'applicazione nei confronti di qualsivoglia individuo, delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri relativi all'ingresso o al soggiorno sul loro territorio, come all'uscita dal detto territorio, nè b) obbliga uno Stato Membro a comunicare o ad autorizzare la comunicazione di un'informazione in suo possesso ove consideri che tale comunicazione sia contraria alle esigenze della propria sicurezza.
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