Art. 5

LEGGE 30 maggio 1970, n. 379

In vigore dal 7 lug 1970
All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa di Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - MANNIRONI - COLOMBO - GIOLITTI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: REALE
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