Art. 3
LEGGE 30 maggio 1970, n. 379
In vigore dal 7 lug 1970
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962 n. 1, è così modificato:
"Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.
La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970".
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