Art. 24

In vigore dal 11 giu 1970
(Permessi non retribuiti) I dirigenti sindacali aziendali di cui all' hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300#art-24

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