Art. 29

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

In vigore dal 11 giu 1970
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali) Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all' si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonchè nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall', secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell', i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell', secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
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