Art. 67

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Le spese ordinarie e straordinarie del bi- lancio dell'Amministrazione predetta, accer- tate nell'esercizio 1960-61, per la compe- tenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in................................ L. 221.309.954.188 delle quali furono pagate................... " 157.568.686.142 --------------- e rimasero da pagare........................ L. 63.741.268.046 ---------------
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