Art. 61

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Le spese ordinarie e straordinarie del bi- lancio dell'Amministrazione predetta, accer- tate nell'esercizio finanziario 1960-61, per la competenza propria dell'esercizio medesi- mo, sono stabilite in.......................- L. 88.247.913.708 delle quali furono pagate................... " 43.340.829.114 --------------- e rimasero da pagare........................ L. 44.907.084.594 ---------------
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1076#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo