Art. 37

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'eserci- zio finanziario 1960-61 (articolo 33)....... L. 1.857.173 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti ()........... " 9.368.249 ----------- Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 11.225.422 -----------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076 (Art. 37 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.) — Testo vigente | Portale Normativo