Art. 35

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 26 mar 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme: restano determinati in........................ L. 9.877.406 dei quali furono pagati nel 1960-61......... " 509.157 --------- e rimasero da pagare al 30 giugno 1961...... L. 9.368.249 ---------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076 (Art. 35 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.) — Testo vigente | Portale Normativo