Art. 4

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976

In vigore dal 31 dic 1969
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - MISASI - CARON COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: GAVA
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