Art. 2
LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976
In vigore dal 31 dic 1969
L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernenti la facoltà di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
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