Art. 3
LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967
In vigore dal 27 mar 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - COLOMBO
- CARON - BOSCO - GUI
-GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-12-22;967#art-3