Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967

In vigore dal 27 mar 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto. (2) La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi. (1) (3) L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri. Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
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