Art. 6

LEGGE 22 dicembre 1969, n. 1010

In vigore dal 22 gen 1970
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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