Art. 2
LEGGE 22 dicembre 1969, n. 1010
In vigore dal 22 gen 1970
La ripartizione del fondo, di cui all', è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.
Della ripartizione è data annualmente notizia nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.
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