Art. 6
LEGGE 30 ottobre 1969, n. 831
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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