Art. 4
LEGGE 30 ottobre 1969, n. 831
In vigore dal 16 dic 1969
Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-10-30;831#art-4