Art. 2
LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751
In vigore dal 23 nov 1969
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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