Art. 1
LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751
In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000. (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-10-18;751#art-1