Art. 1

LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751

In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000. (1)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-10-18;751#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo