Art. 4

LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679

In vigore dal 4 nov 1969
(Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture) L'articolo 56 è modificato come segue: "I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonchè, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57. Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma
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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679 (Art. 4 Semplificazione delle procedure catastali) — Testo vigente | Portale Normativo