Art. 1
LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679
In vigore dal 4 nov 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-10-01;679#art-1