Art. 3

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 7

In vigore dal 16 feb 1969
Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all', primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - REALE - COLOMBO E. - PRETI - GUI - MANCINI - VALSECCHI - MARIOTTI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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