Art. 2
LEGGE 12 febbraio 1969, n. 7
In vigore dal 16 feb 1969
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, numero 1149, nonchè i decreti emanati ai sensi dell' del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.
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