Art. 2

In vigore dal 16 feb 1969
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, numero 1149, nonché i decreti emanati ai sensi dell' del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-02-12;7#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo