Art. 2

LEGGE 28 marzo 1968, n. 416

In vigore dal 3 mag 1968
All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi. All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'azienda stessa e capitolo. corrispondente per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 416 (Art. 2 Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo