Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 416
In vigore dal 3 mag 1968
All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'azienda stessa e capitolo.
corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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