Art. 1
LEGGE 28 marzo 1968, n. 416
In vigore dal 18 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000.
Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
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