Art. 4

LEGGE 28 marzo 1968, n. 360

In vigore dal 26 apr 1968
All'onere a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, nell'anno 1968, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. All'onere a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per lo stesso anno 1968, l'azienda stessa provvede per l'importo di lire 10 miliardi mediante riduzione rispettivamente di lire 8 miliardi e lire 2 miliardi degli stanziamenti di cui ai capitoli 505 e 506 dello stato di previsione della spesa dell'azienda medesima. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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