Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 360
In vigore dal 26 apr 1968
L'ulteriore programma di cui al precedente articolo sarà finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell', lettera b) della legge 21 aprile 1962, n. 181.
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