Art. 3

LEGGE 28 marzo 1968, n. 295

In vigore dal 19 apr 1968
L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è sostituito dal seguente: "Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente articolo 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di adozione da parto del Consorzio del piano generale di utilizzazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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