Art. 2

LEGGE 28 marzo 1968, n. 295

In vigore dal 19 apr 1968
L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori nonchè l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi. Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonchè le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviario, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.
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