Art. 3
LEGGE 20 marzo 1968, n. 419
In vigore dal 8 giu 2017
La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato o la persona cui il bambino è stato affidato da un istituto di pubblica assistenza è responsabile dell'osservanza della presente legge.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - Bosco
- GUI - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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