Art. 2

LEGGE 20 marzo 1968, n. 419

In vigore dal 4 mag 1968
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292, le norme relative alla qualità del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalità di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.
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LEGGE 20 marzo 1968, n. 419 (Art. 2 Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.) — Testo vigente | Portale Normativo