Art. 4

LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

In vigore dal 4 mag 1968
È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell' del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui è previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api è assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;418#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo