Art. 2
LEGGE 20 marzo 1968, n. 418
In vigore dal 4 mag 1968
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
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