Convenzione

Art. 28

In vigore dal 11 giu 1968
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al 1970. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia: (a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta; (b) in ordine alle altre imposte sul reddito per il reddito realizzato a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. Fatta in duplice esemplare ad Atene il 19 marzo 1965 nelle lingue italiana, greca ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo, in caso di dubbio il testo inglese. Per la Repubblica italiana Mario CONTI Per il Regno di Grecia COSTOPOULOS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-28

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