Art. 2
In vigore dal 8 giu 1968
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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