Art. 1
In vigore dal 8 giu 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:
a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;
b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-rd-1