Allegato

Art. VI

In vigore dal 8 giu 1968
Articolo VI Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro - caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-vi

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Art. VI Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. — Testo vigente | Portale Normativo