Allegato

Art. IV

In vigore dal 8 giu 1968
Articolo IV 1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'articolo 11, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti. a) Detta, persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali). b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente. c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale è un nazionale. d) Se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I (g) dell'articolo 11, una persona diversa dalla persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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