Art. 2
LEGGE 18 marzo 1968, n. 412
In vigore dal 3 mag 1968
Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - MANCINI - RESTIVO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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