Art. 1
LEGGE 18 marzo 1968, n. 412
In vigore dal 3 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.
L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Storico versioni
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