Art. 16

LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di cura) Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313 (Art. 16 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo