Art. 16
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di cura)
Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;313#art-16