Art. 11
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
In vigore dal 24 dic 1987
(Pensione vitalizia e assegno)
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli abbiano subito menomazioni dell'integrità personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento di pensione è stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.
In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.(5)(12)
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8° categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8° categoria della tabella A.
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1a alla 6° dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:
a) per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità di annue lire 150.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di annue lire 99.000;
d) per gli invalidi ascritti alla 3ª categoria di annue lire 90.000;
e) per gli invalidi ascritti alla 4ª categoria di annue lire 45.000;
f) per gli invalidi ascritti alla 5ª categoria di annue lire 36.000;
g) per gli invalidi ascritti alla 6ª categoria di annue lire 27.000.(5)(13)
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