Art. 5

LEGGE 18 marzo 1968, n. 263

In vigore dal 27 mar 2012
Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. (1) L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. (1) (2)
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