Art. 3

LEGGE 18 marzo 1968, n. 263

In vigore dal 27 mar 2012
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
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