Art. 9

In vigore dal 14 apr 1968
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonché alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione. Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all', primo e terzo comma, ed all' del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100. Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-9

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