Art. 2

LEGGE 14 marzo 1968, n. 262

In vigore dal 17 apr 1968
Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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