Art. 1
LEGGE 14 marzo 1968, n. 262
In vigore dal 17 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All'ultimo comma dell' della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole:
"e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-14;262#art-1