Art. 52

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Applicabilita) Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, rimangono in vigore tutte le norme relative al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alle aziende da esso dipendenti, nonchè quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente dalle aziende medesime. Dalla data di istituzione di ciascuna delle direzioni compartimentali di cui al precedente , i riferimenti ad organi contenuti nelle predette norme devono intendersi così modificati: da: ufficio lavori e centro automezzi a: direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; da: direttore di ufficio lavori e direttore di centro automezzi a: direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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