Art. 2
LEGGE 12 marzo 1968, n. 315
In vigore dal 17 ago 1971
Ai finanziamenti di cui all' della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.
Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni.
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