Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 315

In vigore dal 23 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.
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